Parte unoIl segnale
Secondo la newsletter Ben's Bites del 15 settembre 2026, Dario Amodei (Anthropic) ha pubblicato un saggio intitolato «Pace the frontier», che si può rendere con «regolare il passo della frontiera». La tesi, nella sintesi della newsletter: tutti i laboratori di punta dovrebbero rallentare per il tempo necessario alla sicurezza.
Sam Altman (OpenAI) si è detto d'accordo. Donald Trump no: la linea che la newsletter riporta dall'All-In Summit è che gli Stati Uniti non perderanno la corsa all'intelligenza artificiale. David Sacks, che la newsletter indica come responsabile dell'IA per il governo americano, ha aggiunto che chi vuole rallentare è libero di farlo, ma non c'è bisogno di imporlo agli altri.
Il dibattito è politico e resta aperto. Qui la domanda è un'altra: se i laboratori volessero rallentare insieme, il diritto della concorrenza lo permetterebbe?
Che cos'è la frontiera dell'IA?
È il gruppo ristretto dei modelli più potenti, addestrati con la maggiore quantità di calcolo. Il diritto europeo ne offre una misura. L'AI Act presume che un modello di IA per finalità generali abbia «capacità di impatto elevato» quando per addestrarlo sono servite più di 1025 operazioni in virgola mobile: un 1 seguito da venticinque zeri di calcoli elementari eseguiti dai processori (art. 51 AI Act). Superata quella soglia, scatta la presunzione che porta il modello nella categoria «con rischio sistemico».
Si può pensare al gruppo di testa di una corsa ciclistica: pochi corridori che fanno il ritmo per tutti. Se rallentano loro, rallenta la corsa.
Parte dueLe conseguenze
Le aziende possono accordarsi per rallentare lo sviluppo dell'IA?
Non liberamente. L'art. 101 TFUE (il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) vieta gli accordi tra imprese che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che restringono la concorrenza. Tra gli esempi elenca quelli che consistono nel «limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti». Un patto per rallentare lo sviluppo dei modelli vi è descritto quasi alla lettera.
Il divieto non riguarda solo i contratti firmati: copre anche le «pratiche concordate», cioè il coordinamento informale tra concorrenti. In Italia l'art. 2 della legge 287/1990 ripete il divieto per il mercato nazionale e vi include le intese che mirano a «impedire o limitare [...] lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico».
La sicurezza può giustificare un accordo tra concorrenti?
È la questione aperta. Il paragrafo 3 dello stesso art. 101 TFUE permette di salvare un accordo restrittivo a quattro condizioni. Deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione, o a promuovere il progresso tecnico o economico. Deve riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile. Non deve imporre restrizioni che non siano indispensabili. Non deve dare la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti.
Nessuna norma dice se la sicurezza di un modello sia «progresso» in questo senso, né come misurare la parte di beneficio che arriva agli utenti. Una cosa però è scritta: chi contesta l'accordo deve provare la violazione, chi invoca il paragrafo 3 deve provare che le condizioni ci sono (art. 2 Reg. (CE) 1/2003, che usa ancora la vecchia numerazione: art. 81, oggi 101). Per i laboratori la sicurezza non sarebbe un lasciapassare. Sarebbe una tesi da dimostrare.
Cosa rischia chi firma un accordo vietato?
Due cose: la nullità e la sanzione. Per il TFUE gli accordi vietati sono «nulli di pieno diritto» (art. 101, par. 2, TFUE); per la legge italiana le intese vietate «sono nulle ad ogni effetto» (art. 2, comma 3, legge 287/1990). La Commissione europea, poi, può infliggere a ciascuna impresa un'ammenda fino al 10% del fatturato totale dell'esercizio sociale precedente (art. 23 Reg. (CE) 1/2003).
La nullità non resta sulla carta, ma va provata da chi la fa valere. Il contenzioso sulle garanzie bancarie lo mostra: chi eccepisce la nullità di una garanzia per un'intesa anticoncorrenziale deve provare l'illecito antitrust (Cass. civ. n. 18005/2025).
Uno Stato può imporre di rallentare l'IA?
Sì, con una legge, e allora non si parla di cartello: l'art. 101 colpisce le scelte concordate delle imprese, non gli obblighi che il legislatore impone a tutti. L'Europa ha scelto una via intermedia. L'AI Act non fissa una velocità, ma aggiunge passaggi obbligatori per i modelli con rischio sistemico.
I loro fornitori devono valutare i modelli con protocolli che rispecchino lo stato dell'arte, anche con test contraddittori, cioè prove in cui si cerca di proposito di far sbagliare il modello. Devono valutare e attenuare i rischi sistemici a livello dell'Unione, riferire gli incidenti gravi all'ufficio per l'IA e garantire la cibersicurezza (art. 55 AI Act). Gli obblighi valgono per chi immette modelli sul mercato dell'Unione, ovunque abbia sede (art. 2 AI Act).
Negli Stati Uniti, stando alla newsletter, la linea del governo è opposta: chi vuole rallenta, nessuno è obbligato.
Un laboratorio può rallentare da solo?
Sì. Il diritto della concorrenza non obbliga nessuno a correre: vieta di coordinarsi. Una scelta unilaterale di rallentare, annunciata e motivata, è lecita. Il costo è commerciale, non giuridico; tra le reazioni raccolte dalla newsletter c'è chi lo riassume così: rallentare significa perdere.
Il limite è il coordinamento. Anche uno scambio informale di piani e di tempi con i concorrenti può diventare una pratica concordata. Per questo è ragionevole attendersi, nei prossimi dodici mesi, impegni di sicurezza presi da ciascun laboratorio per conto proprio e nessun patto comune. Lo scenario a tre anni, tratteggiato nel grafico, è che il passo della frontiera lo fissino regole pubbliche.
Entro il 31 dicembre 2027 nessun accordo comune tra laboratori di frontiera per rallentare lo sviluppo dei modelli sarà annunciato pubblicamente.
Cosa deve fare adesso un'impresa che coopera con i concorrenti?
Tre cose, in quest'ordine.
- Separare la sicurezza dal mercato. Nelle sedi comuni si discute di metodi di valutazione, mai di tempi di lancio, prezzi o piani commerciali.
- Usare le sedi previste dalla legge. L'AI Act affida all'ufficio per l'IA il compito di incoraggiare e agevolare codici di buone pratiche a livello dell'Unione (art. 56 AI Act). Non sono un'esenzione antitrust, ma sono un luogo trasparente.
- Documentare ogni cooperazione: scopo, perimetro, benefici per gli utenti. Se l'accordo viene contestato, provare le condizioni dell'art. 101, par. 3, TFUE tocca a chi le invoca (art. 2 Reg. (CE) 1/2003).