Fideiussione omnibus e nullità antitrust: onere probatorio sul garante (Cass. civ. Sez. III n. 18005 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia concerne esclusivamente le fideiussioni omnibus. Chi eccepisce la nullità di un contratto di garanzia di diverso contenuto per asserita intesa anticoncorrenziale deve provare l’illecito antitrust, non potendo avvalersi di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo che riguarda soltanto le fideiussioni omnibus. Nel contratto autonomo di garanzia, connotato dall’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante, è generalmente inapplicabile l’art. 1957 cod. civ., salva diversa specifica pattuizione compatibile con le restanti clausole. La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento fideiussorio può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e priva di natura vessatoria.
Il Fatto
Il ricorrente adiva il Tribunale di Milano per accertare che le fideiussioni rilasciate a garanzia di una pluralità di contratti di leasing erano affette da nullità, in quanto conformi allo schema ABI del 2003 ritenuto dalla Banca d’Italia contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali ex art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990. Deduceva altresì la falsità della firma e l’estinzione delle garanzie ex art. 1957 cod. civ. o art. 1526 cod. civ.
Il Tribunale rigettava tutte le domande. La Corte d’appello confermava, escludendo l’applicabilità del regime di nullità e qualificando le garanzie come autonome. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, relativo alla mancata disapplicazione del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia. La censura è infondata: detto provvedimento riguarda le sole fideiussioni omnibus, sicché non se ne può ricavare la nullità di un’intesa restrittiva incidente su contratti di garanzia di contenuto diverso. Chi eccepisce la nullità di garanzie non riconducibili al modello omnibus deve dimostrare l’illecito antitrust senza prova privilegiata.
Sotto altro profilo, la Corte conferma la natura autonoma della garanzia prestata. Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo rivolta non al pagamento del debito principale ma a indennizzare il creditore insoddisfatto. Ne consegue la generale inapplicabilità dell’art. 1957 cod. civ., salva diversa pattuizione.
Il secondo motivo, sulla deroga alla decadenza semestrale, è dichiarato inammissibile. La rinuncia preventiva del fideiussore è legittima anche ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ. Il ricorrente non ha confutato efficacemente la statuizione, riproponendo tesi già respinte ed evocando giurisprudenza inconferente: la censura viola l’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Anche il profilo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, ribadendosi che oggetto del vizio è un fatto storico, non una questione o un punto.
Il terzo motivo, sull’applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ., è parimenti inammissibile. La decisione impugnata si fonda su due rationes decidendi autonome: il superamento della distinzione tra leasing traslativo e di godimento e la mancata restituzione dei beni. La mancata critica di una di esse rende il gravame inidoneo al suo scopo. Del tutto inesplicata resta la deduzione di violazione dell’art. 1945 cod. civ.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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