Parte unoIl segnale
Il 21 settembre 2026 Zelda Williams, regista e figlia dell'attore Robin Williams, morto nel 2014, ha scritto su X che un presunto «video privato» del padre, che le è stato mostrato e in cui lui parla di complotti, è con evidenza generato dall'intelligenza artificiale. «E nemmeno un'IA particolarmente convincente», aggiunge: chi si dice suo ammiratore e ci crede ha guardato i suoi film senza audio, perché quella voce è «robotica e terribile».
Poi si rivolge a chi ha fatto il video. Un essere umano, scrive, ha fatto creare quel video a una macchina: «lasciatelo fuori dalle vostre farneticazioni e lasciatelo riposare». E ancora: «Se non riuscite a sostenere le vostre tesi senza far parlare un morto per renderle più convincenti, ditemi: chi è, adesso, che manipola il pubblico attraverso i media?». Chiude così: «Il fatto che non ci sia più non significa che ora sia il vostro burattino. Abbiate un po' di vergogna».
Il messaggio è stato ripreso il 22 settembre dalla rivista statunitense Variety. Non è la prima volta. Nell'ottobre 2025, su Instagram, Zelda Williams aveva chiesto di smettere di mandarle video del padre fatti con l'IA: «Non è ciò che lui vorrebbe». Ad agosto, riferisce Variety, ha riaperto con i fratelli Zak e Cody il profilo Instagram del padre, per contrastare l'«abuso dilagante» dell'IA sulla sua voce e sulla sua immagine.
Il segnale sta nell'uso. Questo non è l'omaggio di un ammiratore. È un video presentato come privato, cioè autentico, che mette in bocca a un morto parole mai dette per dare credito a tesi altrui. Nel messaggio non ci sono richieste di risarcimento né minacce di azioni legali. C'è una richiesta più semplice: lasciare riposare il padre.
Che cos'è un deepfake?
È un'immagine, un audio o un video generato o manipolato con l'intelligenza artificiale che riproduce una persona reale e sembra autentico, ma non lo è. Il regolamento europeo sull'IA usa il termine inglese «deep fake» e lo definisce così: un contenuto che assomiglia a persone esistenti e che apparirebbe «falsamente autentico o veritiero» (art. 3, n. 60, regolamento (UE) 2024/1689).
Per ottenerlo, un sistema di IA elabora fotografie, filmati e registrazioni di una persona e ne ricostruisce il volto e la voce. Poi li fa muovere e parlare su un testo scelto da chi lo usa.
Si può pensare a un burattino: si muove e parla, ma i fili li tira un altro. È l'immagine che sceglie anche Zelda Williams.
Parte dueLe conseguenze
La vicenda è statunitense. La domanda vale anche in Italia: chi decide sul volto e sulla voce di una persona che non c'è più? Le risposte più solide stanno in norme scritte molto prima dell'IA. La norma penale del 2025 sui contenuti falsificati, invece, lascia aperto proprio il caso dei morti.
Chi può opporsi ai video IA di una persona morta?
I familiari: dopo la morte la legge affida a loro il consenso sull'immagine, in un ordine preciso. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso (art. 96 l. 633/1941, la legge sul diritto d'autore). Dopo la morte occorre il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza, dei genitori; poi dei fratelli e delle sorelle; infine degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado, come nonni e nipoti (art. 93, secondo comma, richiamato dall'art. 96). Se i familiari sono più d'uno e non sono d'accordo, decide il giudice, sentito il pubblico ministero (art. 93, terzo comma). Sopra tutti c'è il defunto: la sua volontà è rispettata «in ogni caso», quando risulta da uno scritto (art. 93, quarto comma). La legge non parla di eredi: elenca i familiari.
Quanto all'oggetto, le norme parlano di ritratto e di immagine senza definirli. Un video generato non riprende la persona: ne ricostruisce l'aspetto. Applicargli queste norme è la lettura più lineare, ma resta un'interpretazione.
Il codice civile aggiunge una tutela diretta. Se l'immagine di una persona, o dei suoi genitori, del coniuge o dei figli, è esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge, oppure con pregiudizio al decoro o alla reputazione, il giudice può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni (art. 10 c.c.). La norma nomina espressamente l'immagine dei genitori: in Italia una figlia nella posizione di Zelda Williams potrebbe agire.
E se la persona era famosa? Per chi è noto, il consenso non serve quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà. Ma c'è un limite: il ritratto non può essere esposto o messo in commercio se ne pregiudica l'onore, la reputazione o anche il decoro (art. 97 l. 633/1941). La norma parla di riproduzione dell'immagine. Un video generato non riproduce: inventa una scena mai accaduta. Se la notorietà basti a coprirlo è una questione aperta. Il limite dell'onore, della reputazione e del decoro vale comunque.
La voce di una persona è protetta come l'immagine?
Sì, ma per altre vie: le norme sull'immagine non nominano la voce, le norme più recenti sì. La norma penale del 2025 sui contenuti falsificati con l'IA parla di «immagini, video o voci» (art. 612-quater c.p.). La definizione europea di deep fake comprende anche i contenuti audio (art. 3, n. 60, regolamento (UE) 2024/1689).
C'è poi la protezione dei dati. È un dato personale qualsiasi informazione che riguarda una persona identificabile, anche attraverso «elementi caratteristici della sua identità fisica» (art. 4, n. 1, regolamento (UE) 2016/679). Una voce riconoscibile rende identificabile la persona a cui appartiene. Il regolamento europeo non si applica ai dati delle persone decedute e lascia la scelta agli Stati (considerando 27). L'Italia l'ha fatta: i diritti sui dati di una persona morta possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, da chi agisce a tutela del defunto su suo incarico o «per ragioni familiari meritevoli di protezione» (art. 2-terdecies d.lgs. 196/2003, il Codice della privacy). Tra questi diritti c'è la cancellazione (art. 17 del regolamento).
Far dire a un morto frasi mai dette è diffamazione?
Lo è se le frasi ne offendono la memoria; se non la offendono, può restare la lesione della sua identità personale. Per la diffamazione (art. 595 c.p.) il codice penale prevede il caso in modo espresso: se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela, cioè chiedere che il fatto sia punito, i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato (art. 597, terzo comma, c.p.).
Sul piano civile, la Cassazione (Cass. civ. n. 5382/2026) ha ribadito che l'offesa alla memoria di un defunto si riflette «immancabilmente» sui familiari più stretti, la cui reputazione può risultarne indirettamente compromessa. Per questo possono chiedere in nome proprio il risarcimento del danno non patrimoniale, quello che non tocca il patrimonio ma l'onore e la reputazione. Nel caso deciso, il nipote agiva contro l'autore di messaggi che, dal 2015 al 2021, avevano insultato il nonno su un social network.
Un video falso, però, può anche non offendere. Può attribuire a una persona idee che non aveva, senza insultarla. Qui serve un'altra decisione. La Cassazione (Cass. civ. n. 15821/2026) ha esaminato dipinti falsamente attribuiti a un celebre artista, morto. La falsa attribuzione, afferma, non lede il diritto morale d'autore: lede l'identità personale e artistica dell'artista, che si tutela applicando per analogia le regole sul nome (art. 7 c.c.). L'azione spetta anche a chi ha un interesse fondato su «ragioni familiari degne d'essere protette» (art. 8 c.c.): nel caso, i fratelli dell'artista. Basta un pregiudizio anche solo potenziale. Il falso, osserva la Corte, sfrutta la fama che l'artista ha conquistato con le opere vere.
Un video che fa parlare Robin Williams di complotti usa allo stesso modo la sua fama, per dare credito a parole non sue. Applicare quel principio a un video generato con l'IA è però un passaggio ulteriore, che le decisioni citate non compiono.
Chi diffonde un video IA falso di una persona morta commette reato?
È la questione aperta: il reato introdotto nel 2025 per i contenuti falsificati con l'IA non dice nulla sui morti. L'art. 612-quater c.p., inserito dalla legge sull'intelligenza artificiale (art. 26 l. 132/2025), punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto a una persona diffondendo, «senza il suo consenso», immagini, video o voci falsificati o alterati con l'IA e «idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità». Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Un video spacciato per privato sembra rispondere al requisito dell'inganno. Il problema è il resto della norma. Parla del danno «ad una persona» e del «suo» consenso, e affida la querela alla persona offesa. Un morto non può dare il consenso né presentare querela. Per la diffamazione il codice ha previsto il caso e ha dato la querela ai congiunti (art. 597, terzo comma, c.p.); per i contenuti falsificati con l'IA non lo ha fatto. Se i familiari possano considerarsi persone offese, perché il danno lo subiscono loro, lo diranno i giudici.
Quando il video offende la memoria, resta la diffamazione. E la stessa legge del 2025 ha introdotto un'aggravante per i reati commessi con sistemi di IA, quando questi siano stati un «mezzo insidioso», abbiano ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze del reato (art. 61, n. 11-undecies, c.p.).
Il regolamento europeo sull'IA vieta i video falsi dei defunti?
No: per questi video chiede trasparenza, non consenso. Chi usa un sistema di IA per generare o manipolare un deep fake deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente (art. 50, par. 4, regolamento (UE) 2024/1689). Se il contenuto fa parte di un'opera manifestamente artistica, creativa, satirica o di fantasia, basta rivelarlo in modo adeguato, senza ostacolare la fruizione dell'opera. L'obbligo si applica dal 2 agosto 2026 (art. 113).
Chi fornisce il sistema deve invece marcare i contenuti sintetici in un formato leggibile dalle macchine, perché siano riconoscibili come generati o manipolati (art. 50, par. 2). Per i sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 il termine è il 2 dicembre 2026 (art. 111, par. 4, inserito dal regolamento (UE) 2026/1744).
Il regolamento non si applica agli obblighi delle persone fisiche che usano l'IA in un'attività non professionale puramente personale (art. 2, par. 10). Dove finisca il «puramente personale» quando un video circola su una piattaforma aperta a tutti, il regolamento non lo dice. I divieti introdotti nel 2026 riguardano altro: i sistemi che generano immagini, video o audio realistici delle parti intime di una persona riconoscibile, o di atti sessualmente espliciti, senza il suo consenso, e il materiale pedopornografico (art. 5, par. 1, lett. b bis e b ter). Si applicano dal 2 dicembre 2026.
Un'etichetta dice che il video è falso. Non dice se era lecito farlo: questo resta alle norme nazionali viste sopra.
I familiari possono far rimuovere un video IA di un parente morto?
Sì: possono chiedere al giudice di far cessare l'abuso (art. 10 c.c.) e, se provano il danno, il risarcimento. Se è in gioco l'identità, tutelata per analogia con il nome, il giudice può ordinare anche la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali (art. 7 c.c.).
Nel caso della memoria del nonno, il tribunale aveva condannato l'autore a cancellare i messaggi e a pagare una penale per ogni giorno di ritardo (Cass. civ. n. 5382/2026). La stessa decisione ricorda però che il danno non patrimoniale non è automatico: va allegato e provato, anche con presunzioni. Per questo la Cassazione ha rinviato il caso alla Corte d'appello, che aveva confermato il danno senza spiegare quali conseguenze avesse subito il nipote.
Entro il 30 settembre 2027 un giudice italiano si pronuncerà, anche con un provvedimento d'urgenza, sulla richiesta dei familiari di una persona morta di rimuovere un video o un audio generato con l'IA che la riproduce.
Cosa devono fare adesso le famiglie?
Tre cose, in quest'ordine.
- Conservare le prove prima che il contenuto sparisca: indirizzo della pagina, data, profilo che l'ha pubblicato, una copia del video. Il danno va allegato e provato (Cass. civ. n. 5382/2026). Se il video offende la memoria, la querela va proposta entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto (art. 124 c.p.).
- Chiedere la rimozione: alla piattaforma con una segnalazione, a chi ha pubblicato con una diffida e, se non basta, al giudice, che può disporre che cessi l'abuso (art. 10 c.c.). Per i dati del defunto si può chiedere la cancellazione (art. 2-terdecies d.lgs. 196/2003).
- Scrivere, per sé e per chi resta, se e come la propria immagine e la propria voce potranno essere usate dopo la morte. La legge rispetta «in ogni caso» la volontà del defunto quando risulta da uno scritto (art. 93, quarto comma, l. 633/1941). Zelda Williams ha scritto che quei video non sono ciò che suo padre vorrebbe. In Italia, a fare la differenza sarebbe un suo scritto.