Offesa alla memoria del defunto e prova del danno iure proprio non in re ipsa (Cass. civ. Sez. 3 n. 5382 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’offesa alla memoria di un defunto, realizzata mediante l’espressione di apprezzamenti ingiuriosi sulla sua condotta, si riflette immancabilmente sui suoi più stretti familiari, la cui reputazione può risultarne indirettamente compromessa, legittimandone l’azione risarcitoria iure proprio. Il diritto di critica storica e politica, pur di rango costituzionale, non scrimina le offese personali che eccedano i limiti della continenza e della pertinenza. Il danno non patrimoniale, anche quando derivi dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa ma costituisce danno-conseguenza che deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, anche mediante presunzioni semplici.
Il Fatto
Il nipote in linea diretta di un defunto Maresciallo d’Italia conveniva in giudizio, con rito sommario di cognizione, l’autore di numerosi post pubblicati su un social network dal 2015 al 2021, contenenti insulti e pesanti affermazioni nei confronti del nonno. Il ricorrente chiedeva la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, assumendo che le espressioni diffamatorie avessero leso la memoria del defunto e, di riflesso, l’onore e la reputazione dei familiari superstiti.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al pagamento di una somma di denaro, alla cancellazione dei post e ad una penale per ogni giorno di ritardo. La Corte d’appello confermava la decisione, rigettando il gravame incentrato, tra l’altro, sul difetto di legittimazione attiva e sull’esercizio del diritto di critica storica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare i motivi di ricorso, ha in primo luogo riaffermato il principio per cui l’offesa alla memoria di un defunto si riflette “immancabilmente” sui suoi più stretti familiari. Il giudice di legittimità ha precisato che la tutela accordata dall’art. 597, terzo comma, cod. pen. alla memoria del defunto è volta a proteggere l’onorabilità del soggetto per le ricadute negative che l’offesa può avere sui congiunti, la cui reputazione può risultarne indirettamente compromessa.
Quanto al dedotto esercizio del diritto di critica, la Suprema Corte ha richiamato i consolidati presupposti della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. in relazione all’art. 21 Cost., ovvero l’interesse al racconto, la continenza formale e sostanziale dell’esposizione, la verità dei fatti e la sussistenza di un pubblico interesse alla divulgazione. Ha inoltre ribadito che la critica, pur prevalendo sul diritto all’onore e alla reputazione, deve rispettare i limiti della continenza verbale e della pertinenza, non potendo le offese sul piano personale essere giustificate dalla concomitanza di giudizi negativi sull’operato del soggetto criticato.
Con specifico riferimento alla liquidazione del danno, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. Richiamando il principio per cui il danno non patrimoniale non è in re ipsa ma costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni semplici, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva omesso di indicare le ragioni per cui aveva confermato la sussistenza di danni risarcibili, senza chiarire quali conseguenze pregiudizievoli avesse subito la persona offesa all’onore, al decoro e alla reputazione personale o familiare.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, la quale dovrà uniformarsi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 51 c.p. – Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- Art. 597 c.p. – Querela della persona offesa ed estinzione del reato