Il falso d’arte non lede il diritto morale d’autore ma il diritto all’identità personale (Cass. civ. Sez. 1 n. 15821 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsità dell’attribuzione di un’opera a un determinato autore non può formare oggetto di un’azione di mero accertamento, perché la verifica dell’autenticità costituisce accertamento di un fatto storico che può essere svolto solo in via incidentale, quale premessa per la tutela di un diritto soggettivo. Il disconoscimento della paternità dell’opera non è compreso nel contenuto del diritto morale d’autore di cui all’art. 20 l. aut., che protegge la personalità dell’autore quale si manifesta nella sua creazione intellettuale. La tutela contro la falsa attribuzione attiene piuttosto al diverso diritto della personalità dell’interessato alla propria identità artistica, cui è applicabile per analogia la disciplina del diritto al nome di cui all’art. 7 c.c.; tale azione è esperibile anche da chi, pur non portando il nome dell’artista, vanti un interesse fondato su ragioni familiari degne di protezione ai sensi dell’art. 8 c.c.
Il Fatto
I fratelli di un celebre artista, deceduto, agivano in giudizio nei confronti del collezionista e degli eredi di colui che aveva venduto le opere, domandando l’accertamento della falsità di alcuni dipinti attribuiti al maestro e il conseguente disconoscimento della paternità delle opere, ai sensi degli artt. 20 e 23 l. aut., in subordine ex artt. 7 e 8 c.c..
Gli eredi del venditore eccepivano il difetto di interesse ad agire, sostenendo che l’azione di disconoscimento sarebbe riservata esclusivamente all’autore. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello respingeva il gravame, ritenendo l’azione ammissibile in quanto espressione del diritto morale d’autore, esercitabile dai congiunti dopo la morte dell’artista. Avverso tale decisione gli eredi proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, preliminarmente, disattende le eccezioni di inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato interno, rilevando che il tema della tutelabilità del disconoscimento sotto il profilo del diritto al nome era rimasto aperto nei gradi di merito. Il Collegio condivide l’assunto dei ricorrenti circa l’estraneità della facoltà di disconoscere la paternità dell’opera dal contenuto del diritto morale d’autore.
Richiamando i propri precedenti, la Corte rammenta che l’azione di accertamento non può avere ad oggetto una mera situazione di fatto e che, pertanto, è inammissibile un’azione volta a ottenere una pronuncia di autenticità dell’opera, la quale può essere verificata solo in via incidentale, quale presupposto per l’accertamento di un diritto. La verifica dell’autenticità era invece stata posta a fondamento di un’azione diretta al disconoscimento della paternità, diritto che la Corte di merito aveva ricondotto al diritto morale d’autore.
Tale ricostruzione è errata, poiché la facoltà di disconoscere la paternità non ha ad oggetto un’opera dell’ingegno e non trova fondamento in un atto di creatività intellettuale, come invece richiesto dagli artt. 2577 c.c. e 20 l. aut. Il falso d’autore sfrutta non l’opera altrui ma la fama che l’artista ha conquistato con le sue opere vere; la lesione che ne deriva attiene quindi all’identità personale e artistica del soggetto, quale diritto della personalità tutelabile in applicazione analogica dell’art. 7 c.c., come affermato dal precedente Cass. n. 3769 del 1985.
Quanto alla legittimazione, la Corte osserva che l’azione di tutela del nome può essere promossa anche da chi non porti il nome contestato, ma abbia un interesse fondato su ragioni familiari degne di protezione ai sensi dell’art. 8 c.c. Nel caso di specie, l’impegno dei fratelli nella tutela del nome e dell’immagine dell’artista, attraverso l’istituzione di un archivio e di una fondazione finalizzati alla ricerca e alla prevenzione della circolazione di opere apocrife, integra tale interesse, essendo sufficiente un pregiudizio anche meramente potenziale derivante dall’uso indebito del nome.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese, enunciando il principio di diritto sopra riportato.
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Nota della Redazione
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