Percorso: Libro I — Disposizioni generali → Titolo I — Degli organi giudiziari → Capo I — Del giudice → Sezione I — Della giurisdizione e della competenza in generale
Testo della norma
La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Scopo della norma
La norma sancisce il principio tempus regit actum con riferimento alla giurisdizione e alla competenza, cristallizzando la situazione di fatto e di diritto al momento dell’introduzione del giudizio. La regola garantisce certezza e stabilità al rapporto processuale, impedendo che sopravvenienze legali o fattuali possano spostare la causa davanti a un giudice diverso da quello inizialmente adito.