Art. 91.
Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ((, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati,)) ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato.