Art. 180.

Art. 180.

Regime delle altre nullita' di ordine generale

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullita' previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piu' essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.