Art. 187.
Oggetto della prova
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresi' oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
3. Se vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilita' civile derivante dal reato.