Art. 359.
Consulenti tecnici del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente puo' essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.