Art. 359.

Art. 359.

Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente puo' essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

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