Art. 542.

Art. 542.

Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Nel caso di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell'articolo 427 per cio' che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonche' alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile.

2. L'avviso del deposito della sentenza e' notificato al querelante.

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