Art. 160.
Diritti inderogabili
((Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio)).
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 160.
Diritti inderogabili
((Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio)).
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