Art. 178.

Art. 178.

Beni destinati all'esercizio di impresa

((I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa)).

Libro I — Delle persone e della famiglia