Art. 323.

Art. 323.

Atti vietati ai genitori

I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

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