Art. 379.

Art. 379.

Gratuita' della tutela

L'ufficio tutelare e' gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita' del patrimonio e le difficolta' dell'amministrazione, puo' assegnare al tutore un'equa indennita'. Puo' altresi', se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilita', da una o piu' persone stipendiate.

Libro I — Delle persone e della famiglia