Art. 444.
Adempimento della prestazione alimentare
L'assegno alimentare prestato secondo le modalita' stabilite non puo' essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Libro I — Delle persone e della famiglia
Art. 444.
Adempimento della prestazione alimentare
L'assegno alimentare prestato secondo le modalita' stabilite non puo' essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
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