Art. 450.

Art. 450.

Pubblicita' dei registri dello stato civile

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Libro I — Delle persone e della famiglia