Art. 1070.

Art. 1070.

Abbandono del fondo servente

Il proprietario del fondo servente, quando e' tenuto in forza del titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitu', puo' sempre liberarsene, rinunziando alla proprieta' del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante.

Nel caso in cui l'esercizio della servitu' sia limitato a una parte del fondo, la rinunzia puo' limitarsi alla parte stessa.

Libro III — Della proprietà