Art. 1195.

Art. 1195.

Quietanza con imputazione

Chi, avendo piu' debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi e' stato dolo o sorpresa da parte del creditore.

Libro IV — Delle obbligazioni