Art. 1235.
Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore e' sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1235.
Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore e' sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
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