Art. 1558.
Disponibilita' delle cose
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finche' non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non puo' disporne fino a che non gli siano restituite.
Libro IV — Delle obbligazioni