Art. 1658.
Fornitura della materia
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non e' diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1658.
Fornitura della materia
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non e' diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.
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