Art. 1779.
Cosa propria del depositario
Il depositario e' liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1779.
Cosa propria del depositario
Il depositario e' liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
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