Art. 2175.
Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
Libro V — Del lavoro
Art. 2175.
Perimento del bestiame
Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.
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