Art. 2195.

Art. 2195.

Imprenditori soggetti a registrazione

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attivita' bancaria o assicurativa;

5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

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