Art. 2205.

Art. 2205.

Obblighi dell'institore

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

Libro V — Del lavoro