Art. 2256.
Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.
Libro V — Del lavoro
Art. 2256.
Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.
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