Art. 2420.
Sorteggio delle obbligazioni
((Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. ))
Libro V — Del lavoro
Art. 2420.
Sorteggio delle obbligazioni
((Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. ))
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