Art. 2796.
Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
Libro VI — Della tutela dei diritti
Art. 2796.
Vendita della cosa
Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
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