Art. 2802.
Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche
Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli e' tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Libro VI — Della tutela dei diritti