Art. 10.
Determinazione del valore
Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.
Potrebbero interessarti anche
PaginaArt. 591-bis.PaginaArt. 445-bis.PaginaArt. 104.PaginaArt. 31.ApprofondimentoSimulazione della vendita del fallito: il curatore cumula la legittimazione del fallito e dei creditori (art. 1416 c.c.), senza provare crediti preesistenti (Cass. 9879/2026)PaginaArt. 10.PaginaArt. 161.PaginaArt. 114.2.PaginaArt. 77.PaginaArt. 10.PaginaArt. 352.PaginaArt. 342.PaginaArt. 328.PaginaArt. 207-quinquies.PaginaArt. 205-ter.PaginaArt. 158.PaginaArt. 110.PaginaArt. 112.PaginaArt. 10-bis.PaginaArt. 165.
LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO I — DEGLI ORGANI GIUDIZIARI › CAPO I — Del giudice › Sezione II — Della competenza per materia e valore