Art. 18.

Art. 18.

Foro generale delle persone fisiche

Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO I — DEGLI ORGANI GIUDIZIARI › CAPO I — Del giudice › Sezione III — Della competenza per territorio