Art. 154.

Art. 154.

Prorogabilità del termine ordinatorio

Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Potrebbero interessarti anche

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO VI — DEGLI ATTI PROCESSUALI › CAPO II — Dei termini