Art. 281.

Art. 281.

Rinnovazione di prove davanti al collegio

Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.

((CAPO IIIBIS

Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica))

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO I — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE › CAPO III — Della decisione della causa