Art. 281.
Rinnovazione di prove davanti al collegio
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.
((CAPO IIIBIS
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica))
LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO I — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE › CAPO III — Della decisione della causa