Art. 296.
Sospensione su istanza delle parti
((Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo)).
CAPO VII — Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo › Sezione I — Della sospensione del processo