Art. 301.

Art. 301.

Morte o impedimento del procuratore

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

CAPO VII — Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo › Sezione II — Dell'interruzione del processo