Art. 440.
Appellabilità delle sentenze
((Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.))
LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO I — Delle controversie individuali di lavoro › Sezione I — Disposizioni generali))