Art. 507.

Art. 507.

Forma dell'assegnazione

L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.

CAPO I — Dell'espropriazione forzata in generale › Sezione IV — Della vendita e dell'assegnazione