Art. 523.

Art. 523.

Unione di pignoramenti

L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui.

Essi redigono unico processo verbale.

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO II — DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA › CAPO II — Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore › Sezione I — Del pignoramento