Art. 540.

Art. 540.

Pagamento del prezzo e rivendita

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24)).

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

CAPO II — Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore › Sezione III — Dell'assegnazione e della vendita