Art. 544.

Art. 544.

Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

CAPO III — Dell'espropriazione presso terzi › Sezione I — Del pignoramento e dell'intervento