Art. 544.
Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato
Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.
CAPO III — Dell'espropriazione presso terzi › Sezione I — Del pignoramento e dell'intervento