Art. 607.

Art. 607.

Cose pignorate

Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO III — DELL'ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO