Art. 671.
Sequestro conservativo
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO I — DEI PROCEDIMENTI SOMMARI › CAPO III — Dei procedimenti cautelari