Art. 811.
Sostituzione di arbitri
((Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato.
Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.))
LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO VIII — DELL'ARBITRATO