Art. 271.

Art. 271.

Associazioni antinazionali

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

((180))

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AGGIORNAMENTO (180)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

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