Art. 347.

Art. 347.

Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Torna all indice del Codice Penale