Art. 518-terdecies.
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
((Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni.))