Art. 563.

Art. 563.

Estinzione del reato

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresi' il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

((46))

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AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre – 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 563 del Codice penale.

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