Art. 660.

Art. 660.

Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito ((, a querela della persona offesa,)) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

((Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.))

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