Art. 681.
Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorita' a tutela della incolumita' pubblica, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.